L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988 ha approvato il disegno di legge n. 595, dal titolo "Variazioni al bilancio della regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento", pervenuto a questo ufficio il successivo 16 dicembre 1988, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale. Il provvedimento legislativo in esame, in attuazione del disposto dell'art. 9 della l.r. n. 47/1977, sostituito con l'art. 5 della l.r. n. 256/1979, aggiorna i dati presunti dell'avanzo finanziario iscritto nel bilancio di previsione della regione e di quello dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1987 in base alle risultanze di gestione accertate con il rendiconto generale, parificato dalla Corte dei conti. Come affermato da codesta Corte (sentenza n. 9/1958), l'applicabilita' dell'art. 81 della Costituzione alle regioni e' stata ritenuta conseguenza del carattere unitario dello Stato, quale espresso nell'art. 5 della Costituzione. Orbene, il citato art. 81, al terzo comma, pone l'espresso divieto al legislatore di stabilire nuovi tributi e nuove spese, in sede di approvazione del bilancio. Codesta Corte costituzionale, d'altronde, ha avuto piu' volte occasione di precisare (sentenze nn. 66/1959 e 31/1961) la portata delle disposizioni di cui al predetto art. 81, chiarendo che "il quarto comma forma sistema con il terzo e che, mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioe' non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioe' che non possono emanarsi disposizioni che importino per l'erario oneri di piu' ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga provveduto con legge sostanziale anche alla indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri". Secondo i principi generali di contabilita' pubblica, desumibili anche dalla prevalente dottrina e da orientamenti giurisprudenziali nella materia, la legge di assestamento ha la stessa natura giuridica della legge di bilancio, da cio' derivando che la medesima legge (di assestamento) non possa prevedere nuove entrate e nuove spese e che l'oggetto delle sue disposizioni non puo' che restare circoscritto all'impinguamento di capitoli di bilancio gia' esistenti o ad una diversa ripartizione delle somme previste. Alla luce di quanto suesposto, le disposizioni degli artt. 4, 5 e 14 del disegno di legge in argomento, contenenti nuove previsioni di spesa, non autorizzate da precedenti leggi, suscitano perplessita' di ordine costituzionale. Occorre pero', a tal punto, rilevare una non ininfluente distinzione delle fattispecie disciplinate dalle riferite disposizioni. Preliminarmente vi e', infatti, da evidenziare che le norme contenute negli artt. 4 e 5, pur introducendo nuove spese rispetto alla preesistente legislazione, fanno puntuale quantificazione delle stesse, cui deriva adeguata copertura finanziaria, rispettivamente nei capitoli 10771 e 10775, appositamente istituiti con la legge oggetto qui di censura. Non puo' sottovalutarsi, inoltre, per quanto concerne il contributo disposto dal legislatore regionale a favore delle popolazioni dell'Unione Sovietica, recentemente colpite dal terremoto, che l'iniziativa, oltre che costituire espressione di un diffuso sentimento di solidarieta' manifestato dall'organo esponenziale della collettivita' siciliana, viene, sostanzialmente, a convergere con la posizione di politica estera assunta al riguardo dallo Stato italiano e a corrispondere ad analoghi sentimenti ed interventi che il popolo russo ha, in analoghe circostanze (1908 e 1968), attuati nei confronti delle popolazioni isolane disastrate. A comprova di tale unanime sentimento, e' da sottolineare che la disposizione in questione ha ricevuto il suffragio di tutte le parti politiche espresse nell'assemblea. Vi e' ancora da considerare che la disposizione, genericamente formulata per quanto concerne le modalita' di attuazione, lascia pensare che, ragionevolmente, la somma stanziata sara' utilizzata, per i terremotati armeni (URSS), tramite il Governo nazionale. Di contro, le disposizioni contenute nell'art. 14 si pongono in contrasto con il terzo ed il quarto comma dell'art. 81 della Costituzione in quanto comportano nuove spese, della cui quantificazione non si rivelano elementi nel testo normativo, e non operano puntuale, adeguata copertura finanziaria delle stesse. Il legislatore regionale, con le disposizioni oggetto di censura, inoltre, introduce una disciplina nuova rispetto alla preesistente. In particolare, il primo comma dell'art. 14 contiene un'ulteriore proroga, la quinta, delle garanzie occupazionali previste dalla l.r. n. 66/1981 in materia di interventi nel settore forestale. Il secondo comma, poi, sconvolge il sistema originariamente previsto dei contratti a termine di durata non superiore ad un biennio e non rinnovabili, siccome previsto dall'art. 14 della l.r. n. 26/1986, per poter far fronte alla situazione straordinaria dei comuni dell'Isola per la definizione delle domande relative al rilascio, in sanatoria, delle concessioni edilizie. La norma in questione, viola, altresi', l'art. 97 della Costituzione poiche', come principale fondamento, assume il mero interesse dei singoli dipendenti al mantenimento del posto di lavoro, anziche' quello pubblico, rapportabile alle effettive esigenze dei singoli comuni interessati, che, in ipotesi, potrebbero avere gia' espletato gli adempimenti prescritti dalla legislazione regionale in materia. Non puo', ancora, e per altro verso, escludersi la rilevanza dell'indebita e generalizzata compressione delle autonomie comunali, quale conseguente dall'indiscriminata e diretta operativita' della disposizione de qua che, per tale motivo, viene a concretare anche una palese violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione. Deve, inoltre, evidenziarsi - perche' in contrasto con il principio generale della certezza del diritto - la abnormita' della disposizione recante la proroga al 30 giugno 1989 dei contratti "anche se scaduti alla data di entrata in vigore della legge". Riprendendo, ora, il primo motivo di censura, puo' concludersi che l'art. 14 e' norma di natura sostanziale e non reca ne' una espressa quantificazione della spesa, ne' una precisa e puntuale copertura finanziaria. Il mero "riscontro" della spesa (non quantificata e peraltro in assenza di un generico riferimento a nuove o maggiori entrate) nel bilancio pluriennale, ammissibile per quelle che hanno riferimento a piu' esercizi futuri - come normalmente accade per le spese in conto capitale, ipotesi peraltro non ricorrente nel caso in ispecie (spese correnti e riferite al primo semestre 1989) - non costituisce adeguata copertura finanziaria ai sensi del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, poiche' il bilancio pluriennale, avente funzione essenzialmente cognitiva e programmatoria, non comporta vincolo giuridico autorizzatorio della spesa.